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Consiste nell'assunzione da parte di un soggetto di un debito altrui. Si ha accollo quando un terzo si obbliga col debitore a soddisfare in sua vece la sua obbligazione (art. 1273 c.c.). E' quindi l'effetto di un accordo tra un debitore ed un terzo, un contratto a favore del terzo (vedi art. 1411 e segg. del c.c.) attraverso il quale un terzo accollante si obbliga verso il debitore accollato ad assumere il debito a favore del creditore accollatario. L'accollo sarà interno quando la sua efficacia è riferita soltanto alle due parti che hanno aderito al contratto di accollo e precisamente, debitore originario e terzo accollante. In tal caso si preclude al creditore accollatario la possibilità di aderirvi rendendo la stipulazione irrevocabile a suo favore. L'accollo sarà invece esterno quando con l'adesione del creditore si rende il contratto irrevocabile a suo favore. Infine l'accollo può essere liberatorio o cumulativo a seconda che il creditore dichiari di liberare il debitore (attraverso una dichiarazione espressa ovvero perché la liberazione era condizione espressa della stipulazione) o lo stesso resti obbligato in solido con l'accollante. L'accollo di mutuo: nella pratica è frequente in caso di compravendita immobiliare, l'accollo da parte del compratore del mutuo a suo tempo contratto dal venditore o dal costruttore. In tal caso è opportuno accertarsi che l'Istituto mutuante liberi il debitore originario (venditore) dall'obbligazione, con una dichiarazione espressa.