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Con tale contratto una parte (appaltatore) assume, nei confronti dell'altra parte (committente), la gestione a proprio rischio, l'incarico di realizzare un'opera verso corrispettivo di denaro (art. 1655 c.c.). L'obbligazione assunta dall'appaltatore è un'obbligazione di risultato. L'appaltatore è inadempiente se non realizza l'opera ovvero non procura all'appaltante il risultato pattuito. L'appaltatore è responsabile nei confronti del committente-appaltante e dei suoi aventi causa della rovina dell'opera, o difetto della costruzione e si verifichi entro 10 anni dal compimento dell'opera (art. 1669 c.c.). Nella pratica, quando l'appalto ha ad oggetto la costruzione di un edificio ed è lo stesso venditore che assume l'obbligo di costruire il bene, occorre distinguere il contratto di appalto dalla vendita di cosa futura. Si ritiene che, in base alla volontà dei contraenti, se il compratore si disinteressa del processo produttivo ricorre la vendita, nel caso contrario l'appalto. Il corrispettivo dell'appalto può essere determinato "a corpo"(ossia per l'opera nel suo insieme) o a "misura" (un tanto per ogni metro quadro di costruito); il corrispettivo è dovuto, quando l'opera, attraverso il "collaudo", è stata verificata ed accettata dall'appaltante. E' ammessa la revisione dei prezzi solo quando si siano verificate, dopo la conclusione del contratto, variazioni nel prezzo dei materiali o della mano d'opera superiori al decimo. Il committente-appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche senza un ragionevole motivo; egli però deve tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.