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è la cessione di un bene mobile a un terzo per un tempo stabilito in cambio di un canone. L'affittuario, dietro un corrispettivo, deve curare la cosa, mobile o immobile, in conformità alla destinazione economica e all'interesse della produzione. Il locatore può verificare se l'affittuario osservi gli obblighi che gli competono; se fosse inadempiente, può chiedere la risoluzione del contratto (art.1618 c.c.). All'affittuario spettano i frutti e tutte le altre utilità della cosa. Sono di competenza del locatore le riparazioni straordinarie, mentre al conduttore spettano quelle ordinarie. L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.