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Organo principale della procedura fallimentare, il cui compito consiste nell'amministrazione dei beni del fallito. Esso è nello svolgimento delle sue funzioni un pubblico ufficiale, e una volta in possesso del patrimonio del fallito ne diventa custode. Il curatore fallimentare compie, senza necessità di particolari permessi, tutti gli atti di ordinaria amministrazione mentre per quelli di straordinaria amministrazione dovrà ottenere a seconda dei casi l'autorizzazione del giudice delegato ovvero del Tribunale.