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Persona nominata dal giudice, che assume la responsabilità di conservare e di amministrare le cose pignorate o sequestrate. Ha diritto ad un compenso per l'attività svolta. È tenuto ad esercitare la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, altrimenti è tenuto al risarcimento dei danni. - giudiziario: individua il depositario quale parte del contratto di deposito, qualsiasi altro contraente su cui gravi l'obbligazione di custodire (art. 1177 c.c.), ed ancora la persona cui è affidata dal giudice la custodia di un bene sequestrato nell'ipotesi di sequestro, art. 2905 c.c.