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Atto unilaterale con il quale si manifesta la volontà di recedere da un contratto impedendone la rinnovazione; ha effetto dal momento in cui è conosciuto dal destinatario (atto recettizio). - del contratto di locazione: artt. 27, 28, 29 L. 392/78, è l'atto con il quale le parti hanno facoltà di evitare il rinnovo tacito del contratto che, altrimenti, in genere, si verifica automaticamente. Nella locazione ad uso abitativo deve essere comunicata entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto; nella locazione ad uso commerciale, entro un anno dalla data di scadenza. Si precisa che, in tal caso, la prima scadenza (quattro, sei o nove anni) è prorogata di diritto, ovvero, non è ammessa la disdetta da parte del locatore, salvo nei casi previsti dalla legge (ristrutturazione dell'immobile, necessità di utilizzo da parte dello stesso proprietario locatore, ecc.). La disdetta del conduttore è invece ammessa in qualsiasi momento, quando ricorrono gravi motivi. Essa deve essere comunicata con preavviso di almeno sei mesi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre è facoltà delle parti prevedere che il conduttore possa recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche senza gravi motivi dando preavviso di sei mesi.