Stampa 

Diritto di proprietà di più soggetti sullo stesso bene, del quale ciascuno abbia in proprietà, singolarmente, una o più parti dell'immobile, e in modo indiviso con gli altri le parti ed i servizi in comune. Le parti in comune non sono frazionabili né rinunciabili. Di regola viene nominato un amministratore, quando i condomini sono più di quattro. Dura in carica un anno, ma può essere revocato dall'Assemblea. Se i condomini sono più di dieci è obbligatoria la formazione di un regolamento di condominio, in tal caso l'uso delle parti comuni è regolato dal "regolamento condominiale".